È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46/L alla G.U. 30.12.2020, n. 322 la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2021. Tra tutte le novità segnalo la seguente disposizione:
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI |
Beneficiano dell’agevolazione tutte le imprese e gli esercenti arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Misura del credito d’imposta
Beni materiali ordinari per investimenti fino ad un massimo di 2 milioni di euro:
- 10% per il 2021
- 6% per il 2022
Beni immateriali (es. software) per investimenti fino ad un massimo di 1 milione di euro:
- 10% per il 2021
- 6% per il 2022
Strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile:
- 15% per il 2021
Per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale per il 2021.
Beni materiali industria 4.0
- 50% per il 2021 e 40% per il 2022 per investimenti fino a 2,5 milioni
- 30% per il 2021 e 20% per il 2022 per investimenti fino a 10 milioni
- 10% fino a 20 milioni
Beni immateriali 4.0 (es. software)
- 20% fino a 1 milione di euro
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito di imposta può essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni industria 4.0.
Beni agevolabili |
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Scadenza |
Investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione
Esclusioni |
Il credito di imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Adempimenti |
Le imprese che si avvalgono delle misure legate a industria 4.0 effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1051 a 1058. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020″. |
Per gli investimenti Industria 4.0 le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Cessione del bene agevolato |
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a contattare lo Studio: infostudio@ragmauroschiavinato.eu
Rag. Mauro Schiavinato © 2020 – 2021 Riproduzione riservata
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