E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 21.09.2022 n. 142 di conversione del D.L. 9.08.2022 n. 115 che conferma, pertanto, la proroga del credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il 3° trimestre 2022.

Per poter fruire del credito fiscale è necessario che le imprese siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw e che l’incremento del costo relativo al KWh, fra il trimestre 2022 di riferimento e il medesimo trimestre 2019, sia stato superiore al 30%.

L’agevolazione per le imprese energivore/gasivore (all. n. 1 D.M. 541 del 21 dicembre 2021) è nella seguente misura:

  • 25% del costo per kWh della componente energia (voce “spesa per la materia energia” indicata nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022, a condizione dell’incremento del 30% già noto per i precedenti trimestri;
  • 25% del costo del gas acquistato e consumato nel 3° trimestre 2022, a condizione dell’incremento del 30% già noto per i precedenti trimestri.

Per le imprese non energivore/gasivore invece la misura è del:

  • 15% del costo per kWh della componente energia (voce “spesa per la materia energia” indicata nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022, a condizione dell’incremento del 30% già noto per il precedente trimestre;
  • 25% del costo del gas acquistato e consumato nel 3° trimestre 2022, a condizione dell’incremento del 30% già noto per il precedente trimestre.

MODALITA’ CALCOLO DEL CREDITO

È stata introdotta una facilitazione per il conteggio per i contribuenti non energivori/gasivori che hanno mantenuto il medesimo fornitore di energia elettrica o gas nel 2019 e nel 2022.

Tali soggetti possono inviare, per esempio via PEC, al fornitore di energia elettrica e/o gas una richiesta del conteggio, che potrebbe assumere questa forma:

“Spett. Società, in relazione alla previsione dell’art. 2, c. 3-bis, D.L. 50/2022, e dell’art. 6, c. 5, D.L. 115/2022, che pone a carico del fornitore l’obbligo di comunicare all’utente l’ammontare dell’eventuale credito d’imposta per consumi energetici, siamo con la presente a chiedervi di fornirci la misura del credito d’imposta a noi spettante per il II e III trimestre 2022, per l’incremento del prezzo della materia prima”.

Si ricorda che il credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2022 o può essere ceduto a terzi entro il 21.12.2022, i quali tuttavia devono sempre utilizzarlo entro il 31.12.2022.

Infine, non operano più i limiti de minimis che avrebbero previsto un tetto di agevolazioni pari a 200.000 euro massimo nel triennio.

Per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a contattare lo Studio: infostudio@ragmauroschiavinato.eu

Rag. Mauro Schiavinato © 2022 Riproduzione riservata

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