Il domicilio digitale è una delle novità introdotte dal Codice dell’Amministrazione Digitale. In pratica è un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o PEC, che servirà per facilitare le comunicazioni tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

La Posta Elettronica Certificata (PEC) ha lo stesso valore legale di una raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento. Per certificare l’invio e la ricezione di un messaggio di PEC, il gestore di posta invia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna del messaggio, con precisa indicazione temporale.

È possibile consultare ed estrarre gli indirizzi PEC grazie al supporto INIPEC messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La PEC non rappresenta certo una novità ma, si deve prestare massima attenzione alla sua validità. Chi  non la usa frequentemente corre il rischio che non si provveda al rinnovo del servizio messo a disposizione da Gestori PEC, la cui lista è consultabile nel sito dell’AgID.

L’articolo 37 del decreto Semplificazioni, relativo a “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”, introduce novità inerenti al domicilio digitale e all’obbligo di darne comunicazione entro il primo ottobre 2020.

In particolare, il decreto semplificazioni prevede l’obbligo per le imprese già costituite in forma societaria e i professionisti di dare comunicazione del proprio domicilio fiscale entro 1° ottobre 2020.

La mancata comunicazione alla data prefissata comporterà per le società l’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale, oltre che l’irrogazione di sanzioni che vanno da un minimo di 206 euro, ad un massimo di 2.064 euro.

Per quanto riguarda i professionisti, invece, “si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del collegio o ordine di appartenenza”, in un secondo momento, in caso di inottemperanza alla diffida, si prevede “la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale”.

Per ulteriori informazioni:

infostudio@ragmauroschiavinato.eu

Rag. Mauro Schiavinato © 2020 Riproduzione riservata

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