L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune risposte alle domande più frequenti (F.A.Q.) sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19. Di seguito vengono riassunte le proroghe previste per:

  1. Pagamento rate “Rottamazione ter” e “saldo e stralcio”;
  2. Pagamento cartelle provenienti da avvisi di addebito e di accertamento;
  3. Pagamento rateizzazioni.
1.    PAGAMENTO “ROTTAMAZIONE TER” E “SALDO E STRALCIO”

Il Decreto “Ristori quater” ha introdotto una ulteriore proroga al 28 febbraio 2021 per tutti i pagamenti sospesi in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Di conseguenza, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici previsti dalla “rottamazione e/o dal “saldo e stralcio” purché il debitore effettui il pagamento integrale delle rate non pagate entro il giorno 1° marzo 2021.

Per il pagamento entro questo termine ultimo di scadenza, non è prevista la rateizzazione e non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Il contribuente che non effettua il pagamento in questa data, o paga in ritardo, decade dal beneficio e le somme precedentemente versate sono considerate come acconto sul debito totale.

2.    PAGAMENTO CARTELLE AVVISI DI ADDEBITO E DI ACCERTAMENTO

Scade il giorno 28 febbraio 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Di conseguenza, i pagamenti sospesi, quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020) al 31 dicembre 2020 dovranno essere effettuati entro il 31 marzo 2021 in unica soluzione oppure si può chiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 marzo 2021.

3.    PAGAMENTO RATEIZZAZIONI

Entro fine dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, a causa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. 18 del 17 marzo 2020), possono presentare una nuova rateizzazione senza avere l’obbligo di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene portata da 60 a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

Con la presentazione di una richiesta di rateizzazione e il versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono. Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di pagamento viene determinata nella circostanza del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, invece che delle 5 rate previste.

Per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a contattare lo Studio: infostudio@ragmauroschiavinato.eu

  • Rag. Mauro Schiavinato © 2020 – 2021 Riproduzione riservata

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