REGISTRATORE TELEMATICO: OBBLIGHI DAL 1° GENNAIO 2021 |
Dal 1.07.2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, è scattato l’obbligo di memorizzare elettronicamente e di inviare telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.
Il 31 dicembre 2020 risulta terminato il “periodo transitorio” che escludeva i soggetti con un volume d’affari inferiore a 400.000 euro, pertanto dal 1° gennaio 2021, anche questi soggetti, per le cessioni di beni o per le prestazioni effettuate, devono emettere un documento commerciale a meno che non sia emessa la fattura elettronica e sono obbligati a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.
Pertanto, dal 1° gennaio 2021 essi devono trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera e non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e potranno:
- dotarsi di Registratore Telematico per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri,
- utilizzare la procedura web “documento commerciale on-line” presente nel portale Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate.
FREQUENZA ELEVATA DI OPERAZIONI
Per gli operatori che fino ad oggi hanno emesso scontrini mediante un registratore di cassa (per esempio un bar) o ricevute fiscali con una certa ripetitività (per esempio le ricevute compilate con software gestionali), sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un registratore telematico.
BASSA FREQUENZA DI OPERAZIONI
Gli operatori che usavano ricevute (bollettario madre/figlia) compilate a mano (per esempio, idraulici, falegnami, ecc.) potranno valutare l’opportunità di utilizzare, invece che il registratore telematico, la nuova procedura predisposta dall’Agenzia delle entrate. Pertanto, la procedura si adatta maggiormente agli operatori che, al momento di effettuazione dell’operazione, hanno più tempo per compilare anche a mano il documento commerciale.
L’esercente o l’artigiano può anche decidere di utilizzare sia l’RT che la procedura web: ad esempio, se ha installato l’RT presso un punto vendita ma ha anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime operazioni potranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web.
SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI |
La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 18.12.1997 n. 471 all’articolo 6, all’art. 11, ed all’articolo 12, secondo la seguente tabella:
D.lgs. 471/1997 art. 6, comma 3 |
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D.lgs. 471/1997 art. 11, comma 2 quinquies |
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D.lgs. 471/1997 art. 11, comma 5 |
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D.lgs. 471/1997 art. 11, comma 5 bis |
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D.lgs. 471/1997 art. 12 comma 2 |
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NB: Non è possibile ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.
Per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a contattare lo Studio: infostudio@ragmauroschiavinato.eu
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