REGISTRATORE TELEMATICO: OBBLIGHI DAL 1° GENNAIO 2021

Dal 1.07.2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, è scattato l’obbligo di memorizzare elettronicamente e di inviare telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

Il 31 dicembre 2020 risulta terminato il “periodo transitorio” che escludeva i soggetti con un volume d’affari inferiore a 400.000 euro, pertanto dal 1° gennaio 2021, anche questi soggetti, per le cessioni di beni o per le prestazioni effettuate, devono emettere un documento commerciale a meno che non sia emessa la fattura elettronica e sono obbligati a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

Pertanto, dal 1° gennaio 2021 essi devono trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera e non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e potranno:

  1. dotarsi di Registratore Telematico per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri,
  2. utilizzare la procedura web “documento commerciale on-line” presente nel portale Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate.

FREQUENZA ELEVATA DI OPERAZIONI

Per gli operatori che fino ad oggi hanno emesso scontrini mediante un registratore di cassa (per esempio un bar) o ricevute fiscali con una certa ripetitività (per esempio le ricevute compilate con software gestionali), sarà conveniente memorizzare e trasmettere i corrispettivi mediante un registratore telematico.

BASSA FREQUENZA DI OPERAZIONI

Gli operatori che usavano ricevute (bollettario madre/figlia) compilate a mano (per esempio, idraulici, falegnami, ecc.) potranno valutare l’opportunità di utilizzare, invece che il registratore telematico, la nuova procedura predisposta dall’Agenzia delle entrate. Pertanto, la procedura si adatta maggiormente agli operatori che, al momento di effettuazione dell’operazione, hanno più tempo per compilare anche a mano il documento commerciale.

L’esercente o l’artigiano può anche decidere di utilizzare sia l’RT che la procedura web: ad esempio, se ha installato l’RT presso un punto vendita ma ha anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.), queste ultime operazioni potranno essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web.

SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 18.12.1997 n. 471 all’articolo 6, all’art. 11, ed all’articolo 12, secondo la seguente tabella:

D.lgs. 471/1997

art. 6, comma 3

  • La mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
  • La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.
  • Se non risultano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

D.lgs. 471/1997

art. 11, comma 2 quinquies

  • Per l’omessatardiva o infedele trasmissione, che non incide sulla liquidazione del tributo, la sanzione è in misura fissa di euro 100 per ciascuna trasmissione.

D.lgs. 471/1997

art. 11, comma 5

  • L’omessa installazione del Registratore Telematico è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

D.lgs. 471/1997

art. 11, comma 5 bis

  • Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera i Registratori Telematici, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000.

D.lgs. 471/1997

art. 12 comma 2

  • Qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato D.lgs. 472/1997, è disposta la sospensione dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese.
  • Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
  • Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

NB: Non è possibile ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

Per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a contattare lo Studio: infostudio@ragmauroschiavinato.eu

  • Rag. Mauro Schiavinato © 2020 – 2021 Riproduzione riservata

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