- 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.21.00 Fornitura di pasti preparati
- 56.29.10 Mense
- 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
- 56.10.00 Somministrazione di cibo
La condizione per ottenere il contributo è che le imprese abbiano avuto un calo di fatturato nei mesi da marzo a giugno 2020, rispetto allo stesso periodo 2019, inferiore almeno del 25%, il testo della norma dice: inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. Per i soggetti che hanno avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 questa condizione non è richiesta. I soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità che verranno fissate con successivo decreto. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e Irap. Spetterà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche per mezzo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), ad effettuare controlli e verifiche. Nel caso di indebita percezione del contributo, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvederà all’irrogazione della sanzione con il recupero dell’intero contributo erogato e con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. L’ammontare di cui al secondo comma dell’articolo 316-ter del Codice penale (indebita percezione del contributo statale) è elevato a 8.000 euro. Per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a contattare lo Studio: infostudio@ragmauroschiavinato.eu Rag. Mauro Schiavinato © 2020 Riproduzione riservata
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