Si è ormai concluso il regime transitorio previso dal Decreto-legge, 23 ottobre 2018 n. 119 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.12.2018, nel quale si prevedeva una attenuazione o un annullamento delle sanzioni per la tardiva emissione della Fattura Elettronica.

Dal 1° gennaio 2021, in caso di ritardato o omesso invio della Fattura Elettronica, si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 6 del Decreto legislativo 18.12.1997 n. 471.

Prima di approfondire il regime sanzionatorio, anche se tutti quanti dovrebbero esserne a conoscenza, in ogni caso vale la pena di ricordare le seguenti informazioni per operare in tranquillità, nell’invio della Fattura Elettronica.

TERMINI INVIO FATTURA ELETTRONICA

I termini per l’invio della fattura elettronica sono diversi a seconda del tipo della fattura e decorrono dalla data di effettuazione dell’operazione, che coincide con la data di esigibilità dell’IVA.

Per ogni tipologia di operazioni si rileva il momento dell’effettuazione dell’operazione riassunto nello schema che segue:

OPERAZIONI MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
cessioni di beni mobili la data di consegna o spedizione dei beni
cessione di beni immobili la data di stipula dell’atto
prestazioni di servizi la data di pagamento del corrispettivo
acconti ricevuti la data di pagamento dell’acconto

Con la Fattura Elettronica immediata, (codice da utilizzare TD01) il termine di emissione è di 12 giorni dalla data del momento di effettuazione dell’operazione.

Esempio fattura immediata vendita di un bene il 14.01.2021:

se la fattura viene inviata lo stesso giorno dell’operazione, si avrà:

  • data dell’operazione: 14/01/2021,
  • data di emissione: 14/01/2021,
  • numero e data della fattura: fattura n° .. del 14/01/2021,

se la fattura viene inviata in uno dei 12 giorni successivi, si avrà:

  • data dell’operazione: 14/01/2021,
  • data di emissione: entro il 26/01/2021,
  • numero e data della fattura: fattura n° .. del 14/01/2021,

Con la Fattura Elettronica differita, (codice da utilizzare TD24) il termine di emissione della fattura elettronica è il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019, viene precisato che è possibile indicare quale data del documento la data dell’ultima operazione, fermo restando la possibilità di emettere fattura elettronica differita entro il sopracitato termine.

Esempio fattura differita relativa a tre operazioni effettuate il 3, 8 e 19 gennaio 2021 si avrà:

  • data dell’operazione: 3/01/2021 – 08/01/2021 e 19/01/2021,
  • data di emissione: entro il 15/02/2021,
  • numero e data della fattura: fattura n° del 19/01/2021.

SANZIONI FATTURA ELETTRONICA EMESSA IN RITARDO O NON EMESSA

In caso di omessa o tardiva emissione della fattura il regime sanzionatorio previsto è regolato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 secondo il quale:

  • chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La medesima sanzione è prevista per il soggetto che indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta; la sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • per le violazioni relative ad operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad Iva o soggette all’inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74, co. 7 e 8 del D.p.r. 633/1972, la sanzione amministrativa è compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000;
  • viene comunque prevista una sanzione minima che non può essere inferiore a euro 500.

NB: l’Agenzia delle entrate con il Principio di diritto n. 23 del 19.11.2019 ha chiarito che l’omessa fatturazione si determina anche in caso di scarto da parte dello Sdi della fattura elettronica inviata.

Nel caso di notifica dello scarto, si dovrà procedere ad un nuovo invio entro 5 giorni, fermo restando la possibilità di sfruttare i 12 giorni per il regolare invio. Inoltre, la stessa Agenzia ha anche chiarito che una fattura elettronica scartata dallo Sdi va preferibilmente emessa, quindi nuovamente inviata allo Sdi con la data e il numero del documento originario.

Per ogni ulteriore chiarimento vi invitiamo a contattare lo Studio: infostudio@ragmauroschiavinato.eu

  • Rag. Mauro Schiavinato © 2020 – 2021 Riproduzione riservata

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