Decreto rilancio
L’art. 154, DL n. 34/2020 ha prorogato dal 31.5 al 31.8.2020 i terminI di versamento in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020 (21.2 – 31.8.2020 per i Comuni della “zona rossa” di prima istituzione) relativamente alle somme derivanti dai seguenti atti: – cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione – avvisi di accertamento esecutivi – avvisi di addebito INPS esecutivi – atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione – atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali – atti esecutivi emessi dagli Enti locali.
La sospensione in esame opera per le entrate tributarie e non tributarie.
Pertanto la stessa è applicabile anche ai versamenti connessi, ad esempio, ai ruoli emessi da una Cassa previdenziale professionale. I versamenti sospesi devono essere effettuati: entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2020; in un’unica soluzione. E’ comunque possibile richiedere la rateizzazione e, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020.
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