L’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, quindi il bonus è già in vigore, mancano però i decreti attuativi  che vengono annunciati come in arrivo perlomeno i primi due decreti attuattivi: il primo sui requisiti tecnici, il secondo sulle asseverazioni: visto di conformità e attestazioni e asseverazioni.

In particolare il contribuente dovrà ottenere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);
  • una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Anche se non espressamente richiamata dalla norma di legge che collega il visto di conformità alle sole ipotesi di cessione e sconto in fattura, l’intervento di direttore dell’Agenzia va nella direzione di rendere sempre necessario il vistoanche per il semplice accesso al super beneficio.

È il caso di precisare che il visto di conformità potrà essere rilasciato dai dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e dai CAF.

Per ulteriori informazioni:

infostudio@ragmauroschiavinato.eu

Rag. Mauro Schiavinato © 2020 Riproduzione riservata

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